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OFFICINE DI REVISIONE

Descrizione del procedimento

Le imprese che intendono svolgere attività di revisione dei veicoli devono essere autorizzate ai sensi dell’art. 80, comma 8 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada”.

Sono soggette ad autorizzazione e controllo  amministrativo da parte della Provincia ai sensi dell’art. 105, comma 3 lett. d) del D.Lgs n. 112 del 31.03.1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo 1 della Legge 15/03/1997 n° 59).

La Provincia rilascia autorizzazione per revisioni periodiche degli autoveicoli capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, nonché di ciclomotori a 2 o 3 ruote  e motoveicoli a 2 - 3 o 4 ruote.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato, oltre che al positivo esito dell'istruttoria, anche all'esito della “visita iniziale" da parte dell’ Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile tendente ad accertare l'esistenza del complesso dei requisiti d'idoneità al momento stabiliti.  

Normativa di riferimento:

  • la Legge 11/12/2012 n° 224 (Modifica all’art. 1 della Legge 122/92 concernente la disciplina dell’attività di autoriparazione);

  • il Decreto Ministeriale 30/04/2003 (Individuazione dei soggetti legittimati a sostituire, in caso di assenza od impedimento, i Responsabili Tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, ai sensi dell’art. 240, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n° 495);

  • il Decreto Ministeriale 06/04/1995 n° 170 (Regolamento recante norme sulla capacità finanziaria delle Imprese di autoriparazione, dei loro Consorzi e delle Società Consortili anche in forma di Cooperativa);

  • gli art. 239 - Revisioni presso Imprese o Consorzi e requisiti tecnico-professionali degli stessi; art. 240 - Requisiti dei Titolari delle Imprese e dei responsabili Tecnici; art. 241 - Attrezzature delle Imprese e dei Consorzi abilitati alla revisione dei veicoli, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n° 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) così come modificato dal DPR 360/2001;

  • l’art. 80 - Revisioni del Decreto Legislativo 30/04/1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada);

A chi si rivolge:

A persone fisiche e giuridiche con iniziativa di parte.

Le autorizzazioni per le revisioni periodiche dei veicoli a motore possono essere affidate a:

  • Imprese di Autoriparazione iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 10 del D.P.R. 14.12.1999 n. 558 istituito presso la CCIAA e che esercitano effettivamente tutte le attività previste dall'art. 1 comma 3 della legge 05.02.1992 n. 122. Tali attività si distinguono in 3 sezioni che nell'ordine sono: carrozzeria, meccatronica e gommista.

  • Consorzi o Società consortili anche in forma di Cooperativa appositamente costituite tra Imprese di Autoriparazione iscritte ciascuna nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 10 del D.P.R. 14.12.1999 n. 558 e che esercitano effettivamente una delle attività previste dall'art. 1 comma 3 della legge 05.02.1992 n. 122. Qualora l'impresa eserciti più di una attività può partecipare a raggruppamenti individuati nell'ambito del consorzio per coprire esclusivamente il numero delle attività effettivamente svolte, necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di tutte e tre le attività senza determinare duplicazioni di competenze nel medesimo raggruppamento.

L'impresa titolare di più sedi operative presso le quali intende effettuare le revisioni deve, ai sensi dell'art. 239 del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, richiedere il rilascio di distinte autorizzazioni per ciascuna delle suddette sedi.

Il titolare di autorizzazione che rinuncia all’esercizio dell’attività di autoriparazione deve comunicarlo alla Provincia che provvede alla revoca dell’autorizzazione.

Requisiti tecnico-professionali delle imprese  

I requisiti tecnico-professionali che devono possedere le imprese (singole imprese di autoriparazione comprese le società regolarmente costituite in una delle forme previste dalle norme del Codice Civile) che intendono ottenere l'autorizzazione all'affidamento delle revisioni devono sussistere durante tutto il periodo  dell' autorizzazione e sono:

Capacità finanziaria

finalizzata alla dimostrazione del possesso, da parte dei richiedenti, di  risorse finanziarie adeguate ad assicurare che l'autorizzazione sia correttamente avviata e gestita.. Viene dimostrata mediante attestazione  di  affidamento (D.M. 06.04.1995 n° 170) e  rilasciata  da “Istituti” con capitale sociale non inferiore a Euro 2.582.284,50

  1. nelle varie forme tecniche da Banca/Società Finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D.lgs. 385/93

  2. a seguito di un’ effettiva erogazione di  un finanziamento per cassa da Intermediario Finanziario, iscritto nell’elenco generale ex art. 106 del D.Lgs 385/93 TUB, con i requisiti per il rilascio di garanzie previsto dall’art. 11 del D.M. 29/2009

  1. per un importo non inferiore ad Euro 154.937,07 se non partecipante a consorzio/società consortile

  2. per un importo non inferiore ad Euro 51.645,69 qualora partecipante a consorzio/società consortile ed iscritta ad una sola delle sezioni di  Carrozzeria - Gommista - Meccatronica

  3. importo non inferiore ad Euro 87.797,68 qualora partecipante a consorzio/società consortile ed iscritta a due delle sezioni di  Carrozzeria - Gommista - Meccatronica

  4. importo non inferiore ad Euro 118.785,09 qualora partecipante a consorzio/società consortile ed iscritta a tre delle sezioni di  Carrozzeria - Gommista - Meccatronica

Per raggiungere la somma prescritta può essere effettuata frazionatamente da più Istituti di Credito

Locali  

Devono essere in disponibilità continua ed incondizionata, deve esserne dimostrato il possesso per un periodo di tempo pari a quello dell'autorizzazione e devono avere le seguenti caratteristiche dimensionali:

 

Superficie Officina

 

≥ 120 mq

≥ 80 mq  se Consorzio o abilitata alla sola revisione di veicoli a due ruote

Larghezza Officina
l
ato ingresso

 

≥ 6 m

≥ 4 m  se Consorzio o abilitata alla sola revisione di veicoli a due ruote

Dimensioni

Ingresso

larghezza

≥ 2,5 m

≥ 2 m  se Consorzio o abilitata alla sola revisione di veicoli a due ruote

altezza

≥ 3,5 m

≥ 2,5 m se Consorzio o abilitata alla sola revisione di veicoli a due ruote

Altezza locali in corrispondenza del ponte sollevatore

≥ 3,5 m

Deve essere presentata una planimetria in originale riportante piante e sezioni quotate dei locali in scala non inferiore 1:100 corredata da una visura catastale timbrata e firmata da un professionista abilitato con indicazione:

  1. topografiche e toponomastiche relative all’ubicazione del centro di revisione

  2. della pianta locali e prospetto frontale lato ingresso

  3. analitica della superficie dei relativi conteggi della superficie netta (uguale o superiore a quella prevista dalla normativa)

I Locali devono essere in regola anche con le seguenti autorizzazioni amministrative:

  1. agibilità - destinazione d’uso - conformità alla normativa urbanistica e edilizia:

  2. idoneità ambientale ASL e di prevenzione degli infortuni:

  3. tutela dall’inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti

  4. prevenzione incendi, come da documentazione allegata conforme agli originali

Attrezzature

L’impresa che intende effettuare le revisioni deve essere dotata in modo permanente delle attrezzature previste da D.P.R. 495/82 e successive  modificazioni ed integrazioni e più precisamente: (banco prova freni, opacimetro, analizzatore gas, banco prova giochi eventualmente integrato nel sollevatore, fonometro, calibratore del fonometro, contagiri, ponte sollevatore o fossa d'ispezione, sistema di pesatura eventualmente integrato nel banco prova freni, prova fari, anemometro, igrometro, termometro e barometro)

Se si vogliono revisionare anche ciclomotori e motocicli occorre avere anche il prova freni moto, nonché ponte sollevatore o fossa d'ispezione idonei per  ciclomotori e motocicli (in alternativa si possono adeguare quelli per le automobili in base al "D.P.R. 360/2001 e Circolare 211/404 del 18 gennaio 2002. Ponti sollevatori")  

Ciascuna delle attrezzature dovrà essere dotata  dei relativi "LIBRETTI METROLOGICI" dei singoli strumenti. L'idoneità dei ponti sollevatori è invece attestata dalla dichiarazione di conformità e certificazione d'idoneità ISPESL che devono essere prodotti in copia conforme  

Le attrezzature possono essere installate oltre che nei locali di cui all'art. 239 del C.d.S. anche in spazi comunque idonei ai sensi del D.L. vo 626/95 (tutela e sicurezza dei lavoratori) che garantiscono adeguata protezione (ad es.  copertura atta a riparare attrezzature dagli agenti atmosferici) per la conservazione delle caratteristiche di idoneità

previste in sede di omologazione  

L'attrezzatura deve essere in disponibilità continua ed incondizionata. , di essa si deve attestarne il possesso per un periodo di tempo pari a quello dell'autorizzazione

Responsabile Tecnico

L'accreditamento del Responsabile Tecnico presso l'impresa autorizzata viene riconosciuto rilasciando all'impresa richiedente un atto in bollo nel quale si evidenzia che ai sensi dell'art. 240 del regolamento di esecuzione del vigente codice della strada come modificato dal D.P.R. 05.06.2001 n. 360 esso è tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni che si riferiscono alla sua responsabilità.

È possibile ottenere l'accreditamento di più persone quali responsabili tecnici, fermo restando che la funzione deve essere svolta da una sola persona alla volta, e che l'assegnazione e la cessazione dell'incarico devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia e all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

La sostituzione temporanea del responsabile tecnico, in caso di assenza o impedimento, è disciplinata dal  D.M.  30-04-2003 ed autorizzata previa domanda alla provincia. La sostituzione temporanea è ammessa per un periodo massimo di trenta giorni annui, e le date di inizio e fine dei singoli periodi di sostituzione devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia e all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile

Variazione di elementi essenziali e non essenziali del soggetto autorizzato

Ogni variazione sostanziale del soggetto giuridico autorizzato (come ad esempio la trasformazione di una impresa singola in società, l'aggregazione in consorzio di imprese singole, la trasformazione o fusione di società, ecc.) comporta il rilascio di una nuova autorizzazione e quindi si deve produrre domanda in bollo.

Nei casi di mutamenti non sostanziali del soggetto giuridico autorizzato (come ad esempio l'ingresso di nuovi soci o il recesso di alcuni, il cambio della denominazione sociale, la sostituzione o l'integrazione con altri del responsabile tecnico,variazione delle attrezzature ecc...) è sufficiente comunicare alla Provincia  le predette variazioni al fine dell'aggiornamento del fascicolo cartaceo

Vigilanza amministrativa

La vigilanza sull'applicazione delle norme, con esclusione di quelle relative alle modalità tecniche con cui vengono effettuate le revisioni, rimaste nella competenza statale, è svolta direttamente dalla Provincia. Essa viene espletata direttamente dai dipendenti del Servizio Mobilità e Trasporti.

Nel corso del sopralluogo ispettivo viene redatto un verbale, fatto controfirmare dal titolare o dal responsabile tecnico.

Il predetto verbale viene stilato in forza di una scheda di valutazione dell'attività.

Decorrenza e tempi del procedimento

Massimo 30 giorni dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione (DIA), fatto salvo il perfezionamento nei tempi della domanda e l’ottenimento del nulla osta tecnico, obbligatorio, dell’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per il cui rilascio la normativa non prescrive limiti temporali.

Silenzio assenso:

L' attività non può essere iniziata prima della verifica da parte della Provincia dei  requisiti previsti.

Modulistica

I soggetti in possesso dei requisiti previsti devono presentare  Dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) all'Amministrazione provinciale sull'apposito modello predisposto dalla U.P. Motorizzazione Civile contenente stati, qualità personali e fatti previsti negli articoli 46 e 47 Testo Unico di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’Amministrazione.

Si segnala che verranno effettuati controlli sulla sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge dichiarati nella D.I.A. o nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà  ad essa allegate  ed a verificare l'idoneità dei locali con specifico sopralluogo.

La Provincia provvederà,  ad intervalli di tempo, alla verifica del permanere dei requisiti prescritti.

 

Documenti

 
 
 

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