Si definiscono “Scuole Nautiche” le strutture stabili caratterizzate da una organizzazione funzionale di mezzi, risorse e strumentazioni didattiche ove vengono esercitate con regolarità le attività finalizzate all'educazione marinaresca, alla istruzione, formazione teorica e pratica dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche la cui disciplina è stata stabilita con il D.M. n. 146/2008.
Oltre al comando e alla condotta delle unità da diporto le patenti nautiche servono anche per il comando e la condotta di unità adibite a uso privato e a trasporti per conto proprio, iscritte nei registri marittimi e della navigazione interna.
La Provincia ha compiti in materia di regolamentazione, autorizzazione e vigilanza amministrativa sulle Scuole Nautiche in base all'art. 42 del D.M. n. 146/2008 “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”.
L'autorizzazione è rilasciata previo parere obbligatorio del Capo del Compartimento Marittimo o del Dirigente della Direzione generale territoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella cui giurisdizione la scuola ha la sede principale.
L'art. 28 del DPR 431/97 al comma 4 stabilisce che le “Autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, dotate di attrezzature e strumenti nautici nonché del materiale didattico per la formazione dei candidati agli esami" possono richiedere l'autorizzazione a diventare anche Scuole Nautiche.
E’ previsto che possono ottenere l'autorizzazione per l’insegnamento e l’istruzione pratica per l’acquisizione delle patenti nautiche anche gli Istituti Tecnici Nautici.
Qualora all'attività di Scuola Nautica si intenda associare l'attività di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, l'interessato dovrà disporre della relativa autorizzazione provinciale prevista dalla L. n° 264/91.
In relazione alle tipologie di patenti nautiche che possono essere conseguite l’autorizzazione è rilasciata per le seguenti categorie:
L'autorizzazione è rilasciata al Titolare dell'Impresa che sia in possesso di idonei requisiti personali, morali e professionali nel termine di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza fatte salve tutte le verifiche tecniche e formali, compreso il controllo delle dichiarazioni e autocertificazioni.
Possono svolgere attività di insegnamento presso le Scuole Nautiche i soggetti in possesso:
L'attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela e' svolta da esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana.
Le scuole nautiche presentano le domande di ammissione agli esami per i propri candidati presso l'autorità marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella cui giurisdizione le medesime hanno la sede principale.
Non sono soggette alla disciplina provinciale le attività svolte da enti e associazioni nautiche a livello nazionale riconosciuti in conformità a quanto previsto all’art. 29 del D.P.R. 431/97 e inseriti nell'apposito elenco previsto dal D.M. 19/08/1991 n° 389 che assumono la denominazione di “Centri di istruzione per la nautica”.
Ulteriori informazioni sulla nautica si possono trovare sul Sito Web del Dipartimento dei Trasporti Terrestri: http://www.infrastrutturetrasporti.it,
oppure sul Sito Web della Marina Mercantile: http://www.guardiacostiera.it
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