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STUDI DI CONSULENZA

ATTIVITÀ DI CONSULENZA

PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

 


Informazioni generali

Per tale attività deve intendersi lo svolgimento dei compiti di consulenza e di assistenza nonché gli adempimenti ad essi connessi, relativi alla circolazione dei veicoli e di natanti a motore, effettuati a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato, così come specificati nella tabella “A” allegata alla Legge 08.08.1991 n° 264 (modificata dalla Legge 04.01.1994 n. 11).

Presso i locali sede dello Studio è consentito al Titolare dell’autorizzazione lo svolgimento di attività diverse purché compatibili ed affini a quanto indicato nella citata tabella “A”.

L’attività può essere esercitata anche da enti pubblici non economici sia direttamente che da uffici dei predetti enti in regime di convenzione o di concessione.

Per l’esercizio dell’attività è richiesto l’attestato di idoneità professionale, rilasciato dalla Provincia, previo superamento di uno specifico esame di idoneità, svolto davanti a specifica Commissione.

L’autorizzazione, redatta in carta legale o resa legale, riferita ad una sola sede operativa, viene rilasciata dalla Provincia in base all’art. 3 della Legge 264/1991:

  1. secondo criteri di programmazione numerica a livello provinciale al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del contesto socio-economico;

  2. al Titolare dell'Impresa che sia in possesso dei requisiti personali e professionali di cui all’art. 3 e 5 della Legge 264/1991 e del D.M. del 16.04.1996 n° 338;

  3. alla Società, nel caso di Società, purché tutti i Soci che la compongono risultino in possesso degli specifici requisiti previsti ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 3 della Legge 264/1991;

  4. subordinatamente al versamento di un contributo una-tantum di € 25,82 così come determinato con Decreto Ministeriale del 26.04.1996;

a chi è in possesso:

  1. di adeguata capacità finanziaria (art. 3 L. 264/1991);

  2. della disponibilità di idonei Locali rispetto a categoria, tipologia, dimensioni, agibilità, norme urbanistiche e sanitarie (art. 3 L. 264/1991 - D.M. 09/11/1992).

Il procedimento autorizzatorio si conclude previa verifica tecnico-amministrativa della conformità dei requisiti soggettivi ed oggettivi del titolare/legale rappresentante, degli altri componenti dell'Impresa/Società e del personale operante nell'organico dello Studio di Consulenza a quanto previsto dalla normativa vigente, nonché dell'adeguatezza della sede dell'attività (composizione, superficie, disponibilità, agibilità, rispondenza a norme igienico sanitarie re urbanistiche dei locali individuati come sede).

 

Compiti e adempimenti

previsti nella Tabella “A” allegata alla Legge 08.08.1991 n° 264

  1. Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi ai tipi di operazioni di cui alla tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni e integrazioni.

  2. Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, connessi all'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose o relativi ad iscrizioni, variazioni, cancellazioni e certificazioni connesse all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni.

  3. Consulenza, assistenza e adempimenti relativi a istanze, richieste e scritture private inerenti a veicoli, natanti e relativi conducenti, la cui sottoscrizione sia soggetta o meno ad essere autenticata, e relativi adempimenti di regolarizzazione fiscale.

  4. Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi alle formalità inerenti alla tenuta del pubblico registro automobilistico, secondo le voci di cui all'allegato B al decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, concernente la tabella degli emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico, e successive modificazioni e integrazioni.

  5. Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, per conversioni di documenti esteri e militari relativi a veicoli, natanti e relativi conducenti.

  6. Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, comunque imposti da leggi o regolamenti relativamente a veicoli, natanti e relativi conducenti.

 

 

 

 


 

 

Previsti nella Tabella 3 allegata alla legge 01.12.1986 n. 870


  1. Esami per conducenti di veicoli a motore.

  2. Duplicati, certificazioni, ecc. inerenti ai veicoli od ai conducenti.

  3. Visite e prove di veicoli, prova idraulica per dispositivi di alimentazione a gas.

  4. Visite e prove speciali di veicoli costruiti in unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche secondo quanto stabilito dalla Direzione Generale della Motorizzazione Civile.

  5. Omologazione di veicoli: approvazione di autobus con carrozzeria diversa da quella di tipo omologato.

  6. Omologazioni parziali: approvazione ed omologazione di dispositivi e di unità tecniche indipendenti.

  7. Esami per il conseguimento di titoli professionali,di autorizzazioni della navigazione interna; esami per le patenti nautiche; esami di revisione

  8. Accertamento idoneità tecnica di imprese costruttrici di navi, galleggianti ed imbarcazioni; controllo tecnico delle navi, galleggianti ed imbarcazioni in costruzione.

  9. Omologazione ed approvazione di imbarcazioni e relativi componenti ed accessori; omologazione di motori marini.

  10. Visite e prove iniziali, periodiche e straordinarie di motoscafi e imbarcazioni a motore, di navi e galleggianti; visite in corso di costruzione alle navi, galleggianti ed imbarcazioni; controllo sulla produzione di imbarcazioni e di motori omologati.

  11. Stazzatura di navi e galleggianti, di motoscafi ed imbarcazioni a motore.

  12. Verifica di motori per motoscafi ed imbarcazioni.

  13. Certificazioni, duplicati, aggiornamenti e rinnovi relativi alla navigazione.

  14. Iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni nei registri nautici e nelle matricole.

  15. Domande di rilascio di autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci per ciascuna relazione di traffico e per ciascuna autorizzazione nel caso di “permanenti”.

  16. Rilascio o rinnovo di autorizzazioni per il trasporto di merci per conto di terzi per ciascun veicolo.

  17. Rilascio e rinnovo licenze per il trasporto di merci in conto proprio per ciascun veicolo.


Previsti nell’Allegato 3 al D.L.L. 18.06.1945 n. 399

  1. Prima iscrizione di un autoveicolo (autovettura, autocarri, motocarri ed altri veicoli ad essi assimilati) nel P.R.A.

  2. Rinnovazione dell’iscrizione di un autoveicolo nel P.R.A. in seguito a trasferimento da un’altra provincia o in seguito a rilascio di nuova licenza o autorizzazione alla circolazione.

  3. Annotazione di trasferimento di proprietà.

  4. Rettifica dell’iscrizione di proprietà, rettifica dei dati di individuazione degli autoveicoli iscritti e della residenza del proprietario.

  5. Annotazione della costituzione di una garanzia sul veicolo iscritto.

  6. Annotazione della cessione, riduzione, restrizione, rinnovo o cancellazione della garanzia, della surrogazione di un terzo dei diritti del creditore garantito e di altre modificazioni nei rapporti aventi per oggetto la garanzia costituita.

  7. Ispezioni del P.R.A.

  8. Ispezioni dei titoli e delle note conservate nel fascicolo di inserzione riferentesi ad un solo autoveicolo

 

Programmazione numerica delle autorizzazioni

L'attività è contingentata in conformità a quanto prescritto nell’art. 1 del D.M. 9 dicembre 1992 (Definizione dei criteri per la programmazione numerica a livello provinciale, ed in rapporto con l'indice provinciale della motorizzazione civile, delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto).

Alla programmazione numerica si aggiunge la pianificazione territoriale per cui la Provincia ha provveduto ad emanare apposito provvedimento dirigenziale per il rilascio delle autorizzazioni o al trasferimento dei locali di studi di consulenza con Determinazione Dirigenziale n° 482 del 18/02/2013.

Responsabilità professionale

Grava, a seconda della forma organizzativa imprenditoriale, sul Titolare dell’Impresa individuale, su di un Socio, su di un Socio Accomandatario, su un Amministratore o su di un Institore in possesso dell’attestato di cui all’art. 5 della Legge 264/91 anche per gli atti compiuti dai propri collaboratori sui quali è tenuto a vigilare

Il Responsabile professionale ha l’obbligo della presenza, di norma, per l’intero periodo di apertura al pubblico in quanto deve rendere all’utenza, tramite un’articolazione oraria da definire secondo le esigenze e l’organizzazione dell’attività, un corrispondente e adeguato servizio

L’assunzione delle pratiche deve avvenire unicamente presso la sede dello Studio (Circolare Ministeriale del 18/06/1979 n. 492/D.OA-A038)


Idoneità Professionale

Per l’esercizio dell’attività è richiesto un attestato di idoneità professionale, rilasciato dalla Provincia previo superamento di uno specifico esame di idoneità e svolto davanti a specifica Commissione.

Possono sostenere gli esami coloro che:

  1. siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b),c),d) ed e) del comma 1 dell’art. 3“ Requisiti” della legge 264/1991;

  2. siano in possesso di un diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato.

Tempi e modalità sono contenuti in un Bando . Unitamente allo stesso viene reso noto agli interessati l'elenco completo dei quesiti e delle possibili risposte, da cui verranno estratte le domande oggetto della prova d'esame. 

L'esame consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti sulle seguenti discipline: circolazione stradale, autotrasporto, navigazione, pubblico registro automobilistico e legislazione tributaria afferente al settore.

 

 

Personale esecutivo

Per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso uffici pubblici, l'Impresa o la Società può avvalersi di collaboratori dipendenti che non sono in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell’art. 3 “Requisiti” della legge 264/1991.


Locali

Per l’idoneità dei locali sede dell’attività di consulenza si applicano le norme del D.M. 9 novembre 1992 del Ministero dei Trasporti

  1. devono essere muniti della certificazione di agibilità e di destinazione d’uso rilasciate dai competenti Uffici comunali;

  2. la destinazione d’uso deve essere compatibile con l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed essere predisposti per consentire il facile accesso a persone con difficoltà motorie;

  3. sono ritenute compatibili con l’attività destinazioni dei locali ad uso commerciale o ad uso ufficio (A/10 - Uffici e Studi privati - Rientrano in questa categoria quelle unità immobiliari che per tipologia, dotazione di impianti e finiture sono destinate all’attività professionale). Destinazioni d’uso diverse ma ritenute assimilabili potranno essere prese favorevolmente in considerazione a condizione di esplicito parere da parte del competente Servizio del Comune dove hanno sede i locali.

Detti locali devono comprendere:

  1. un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq di superficie complessiva, con non meno di 20 mq utilizzabili per il primo se posti in ambienti diversi;

  2. l’ufficio, areato ed illuminato, deve essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stazionamento del pubblico;

  3. servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed areati.

Qualora il titolare, o la società intendano svolgere anche attività di autoscuola i locali destinati allo svolgimento delle attività potranno avere in comune l’ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell’osservanza di quanto sopra prescritto e di norme sovraordinate sopraggiunte.


Orari, Tariffe, Contrassegni e conservazione atti

Le Imprese, o Società, autorizzate devono permanentemente esporre all’accettazione della clientela, in originale e in posizione tale da permetterne l’agevole lettura unitamente all’autorizzazione provinciale, le tabelle degli orari e delle tariffe minime e massime praticate.


Sono anche tenute:

  1. ad esporre e mantenere all’esterno, con dati leggibili, insegne poste a segnalare l’attività di consulenza;

  2. a curare la tenuta dei documenti vidimati dall'autorità competente su cui annotare con immediatezza e metodo cronologico i dati che consentano: l’identificazione del committente, del documento di circolazione/di guida, della data e natura dell’incarico, del tipo di operazione cui l’incarico si riferisce;

  3. a curare, anche a tutela della propria attività ed operato, la conservazione agli atti dei documenti obbligatori e degli altri documenti ritenuti comunque importanti;

  4. a rispettare l’obbligo del rilascio della ricevuta di consegna del documento di circolazione o di guida nei tempi e modalità previste dalla normativa vigente.

 


Registro Giornale

Per l’espletamento dell’attività il Titolare dell’autorizzazione:

  1. è tenuto a redigere un registro-giornale (Art. 6 - della legge 264/1991) su cui annotare giornalmente secondo i criteri di cronologia ed immediatezza gli incarichi nell’ordine in cui sono assunti e da vidimare nei termini di legge;

  2. è sufficiènte attribuire prima del suo utilizzo un numero progressivo a ciascuna pagina e assolvere all’obbligo dell’imposta di bollo solo per le pagine effettivamente utilizzate (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n° 85/E del 12/03/2002)

  3. può avvalersi della possibilità di tenere le scritture contabili con l’ausilio dell’informatica.



Ricevuta di consegna del documento sostitutivo di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida

L’Impresa/Società di consulenza quando gli viene consegnato, per gli adempimenti di competenza, uno dei documenti previsti dall’art. 180 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i (documento di circolazione, patente di guida, certificato di abilitazione professionale) rilascia all'interessato una ricevuta sostitutiva secondo le procedure telematiche prevista dall’art. 7 della L. 264/91 per la durata massima di trenta giorni dalla data di rilascio, che deve corrispondere allo stesso giorno di annotazione sul registro giornale.


Il Titolare è tenuto

  1. a comunicare nel più breve tempo possibile ogni variazione o modifica dei presupposti e delle condizioni (riguardanti Impresa, Società, Personale, Sede) in base alle quali l’autorizzazione stessa è stata rilasciata, producendo al riguardo la necessaria documentazione. La Provincia provvederà:

    1. al rilascio di nuova Autorizzazione nel caso di variazione di elementi essenziali (mutamento che produce cambiamenti giuridici sostanziali circa l’identificazione e la responsabilità del soggetto giuridico autorizzato)

    2. all’aggiornamento del fascicolo cartaceo in deposito presso l’Ente nel caso di variazione di elementi non essenziali (mutamento non sostanziale riferito al soggetto giuridico autorizzato)

  2. a presentare in carta legale dichiarazione di formale rinuncia volontaria e incondizionata allegando l’originale dell’autorizzazione che deve essere revocata unitamente ad altra Certificazione che risulta rilasciata.


Rilascio di ulteriori autorizzazioni

Ogni ulteriore sede richiesta è subordinata:

  1. alla programmazione numerica;

  2. alla disponibilità di locali idonei;

  3. all’adeguata capacità finanziaria;

  4. alla presenza di un Preposto alla gestione della sede che dovrà risultare in organico allo Studio di consulenza già autorizzato, e a seconda della forma organizzativa imprenditoriale può essere:

    1. un Institore, figura prevista dall’art. 2203 e seguenti del Codice Civile;

    2. un socio per le società di persone;

    3. un socio accomandatario;

    4. un socio amministratore per ogni alto tipo di società purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

Proseguimento in via provvisoria

Può essere rilasciata in caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare dell’Impresa individuale in possesso dell’ attestato di idoneità professionale o dei requisiti di cui all’art 10 della legge 264/91 così come modificato dalla legge 11/94.

L’attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo salvo verifica dei requisiti morali, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale.

Nel caso di Società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del Socio o dell’Amministratore in possesso dell’attestato di idoneità professionale o dei requisiti di cui all’art. 10 della legge 264/91 così come modificato dalla legge 11/94, l’attività può essere proseguita provvisoriamente per lo stesso periodo di cui al comma precedente, entro il quale un altro Socio o un altro Amministratore deve dimostrare di essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigilanza e Sanzioni

La vigilanza è affidata alla Provincia e ai Comuni ai sensi dell'art. 9 della Legge 264/1991.

La Provincia, anche su iniziativa dei Comuni o degli Organi preposti al controllo, in caso di accertate irregolarità, persistenti o ripetute, nell’esercizio dell’attività di consulenza o di inosservanza degli obblighi ad essa inerenti, potrà emanare atti di diffida e sospensione dell’autorizzazione, applicare sanzioni amministrative e pecuniarie.

Nel caso di accertati gravi abusi l’autorizzazione sarà revocata.

Quando a seguito di un provvedimento di diffida per irregolarità, che prevede una regolarizzazione nei termini stabilita nel provvedimento stesso e il titolare non rimuova il comportamento o fatto accertato come irregolare si realizza l’irregolarità persistente.

Si ha irregolarità ripetuta quando nei tre anni successivi all’accertamento di una irregolarità, il titolare o il legale rappresentante commetta un’altra irregolarità della stessa natura. Si ha irregolarità ripetuta anche quando più irregolarità della stessa natura, commesse nel triennio, sono accertate con un unico provvedimento.


Normativa di riferimento

Per i procedimenti amministrativi e l’accesso agli atti si applica la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e per le autocertificazioni il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico in materia di documentazione amministrativa).

Legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto);

Art. 123, D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

Art. 337 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

Decreto Ministeriale n° 1091200 del 9 novembre 1992 (Definizione dei criteri relativi all'idoneità dei locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed all'adeguatezza della capacità finanziaria per l'esercizio della medesima attività);

Decreto Ministeriale n° 1160800 del 09.12.1992 (Definizione dei criteri per la programmazione numerica, a livello provinciale ed in rapporto con l’indice provinciale della motorizzazione civile, delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto);

Legge 4 gennaio 1994, n. 11 (Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi);

Decreto Ministeriale del 26.04.1996 (Determinazione dell’importo una tantum dovuto dalle imprese esercenti attività di consulenza);

Art. 105 lett. g) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Accordo Stato - Regioni - Enti Locali del 14 febbraio 2002 (Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105 comma 3 del D.Lgs. 112/98);

Delibera Consiglio Provinciale n° 50 del 02/10/2007 di approvazione del “Regolamento per lo svolgimento dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e funzionamento della commissione esaminatrice per il rilascio dell’abilitazione professionale”;

Determinazione Dirigenziale n° 482 del 18/02/2013 “Programmazione numerica delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della Legge 8 agosto 1991, n. 264”.

 
 
 

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