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CIRCOLAZIONE FUORI STRADA DEI VEICOLI A MOTORE

 

La circolazione fuori strada dei veicoli a motore è disciplinata dalla Legge Regionale 27 Giugno 1994, n.48 e s.m.i.. La norma vieta, salve le deroghe di cui all’ articolo 3 della stessa legge, di circolare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade di cui al Codice della Strada, di costruire impianti fissi per sport da esercitarsi con mezzi motorizzati idonei alla circolazione fuori strada e di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti, nelle seguenti aree:

- zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , ivi comprese le categorie di beni indicati nell’articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 ;

- nei parchi e riserve naturali nazionali e regionali;

- nelle ulteriori aree comprese nel sistema regionale delle aree protette, come individuate dal piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 296 del 19

luglio 1988 e successive modificazioni;

- negli alvei di corsi d’acqua pubblici di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, ad eccezione degli attraversamenti a guado colleganti strade esistenti;

- nelle zone facenti parti del patrimonio agricolo-forestale della Regione ai sensi della R. 64/76;

- nelle zone adibite o destinate a parchi territoriali urbani dagli strumenti urbanistici comunali;

- nei territori di protezione della fauna selvatica di cui all’art. 10, lett. a), b) e c) della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

- nelle zone soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, limitatamente alla costruzione di impianti fissi e all’allestimento di tracciati o percorsi per gare;

- nei sentieri a fondo naturale quali mulattiere, tratturi, di cui all’art. 3, comma 1, punto 48 del Nuovo Codice della Strada, nonché nelle piste da esbosco e cesse parafuoco;

- nei siti indicati dal Comune competente per territorio;



Le gare e manifestazioni di fuori strada, anche se a carattere occasionale, si svolgono normalmente nei percorsi e impianti fissi previsti dal vigente Piano di Settore Provinciale approvato con Delibera di Consiglio n. 15 del 13.02.1998 ed autorizzati dai Comuni.

In via eccezionale il Comune può autorizzare lo svolgimento di manifestazioni e gare ogni anno, ciascuna di durata non superiore ai tre giorni, sui percorsi e nelle aree diversi da quelli in precedenza menzionati.

 

 

 
 
 

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