Le AUTOSCUOLE hanno per scopo l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti di veicoli a motore.
È data facoltà a due o più Autoscuole di consorziarsi secondo quanto disposto dal codice civile (art. 2602 e seguenti). L’Ente Provincia è competente al riconoscimento di Consorzi di autoscuole per la costituzione dei CENTRI di ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA previsti dall'art. 123 comma 7 del D. Lgs. n. 285/1992 “Codice della Strada”.
Normativa di riferimento
● D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126 “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)”
● Parere n. 04514 del 07/12/2011 del Consiglio di Stato – Adunanza delle Sezioni Riunite Prima e Normativa del 16/12/2011 numero affare 03458/2011)
● Delibera Consiglio Provinciale n° 48 del 02/10/2007 “Approvazione nuovo Regolamento per lo svolgimento dell’attività di Autoscuola”
● Legge 2/04/2007 n° 40 del 02/10/2007 “
● Art. 105 comma 3 lett. d) del Decreto Legislativo 31/03/1998 n° 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo 1 della Legge 15/03/1997 n° 59”
● Circolare n. 17/96 del 06/02/1996 “Chiarimenti in merito al Decreto Ministeriale n° 317 del 17/05/1995”
● Decreto Ministeriale n° 317 del 17/05/1995” Regolamento recante la disciplina dell’attività delle Autoscuole”
● Art. 335 - Rilascio dell’Autorizzazione alle Autoscuole e Art. 336 – Vigilanza Tecnica sulle Autoscuole del Decreto Presidente della Repubblica 16/12/1992 n° 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”
● Art. 120 – Requisiti… e Art.123 - Autoscuole del Decreto Legislativo 30/04/1992 n° 285 “Nuovo Codice della Strada” Art. 120 – Requisiti… e Art.123 - Autoscuole del Decreto Legislativo 30/04/1992 n° 285 “Nuovo Codice della Strada”
● Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
AUTOSCUOLE
Le Autoscuole in ragione dei contenuti di cui all’art. 123 del CdS introdotti dalla L. 120/ 2010 devono svolgere l’attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente
Lo svolgimento dell'attività deve assicurare il rispetto di standard tecnico/organizzativi relativamente ai locali, ai mezzi, al personale, alle attrezzature ed arredi fissati dalla normativa di settore (DM 17.05.1995 n. 317). Deve essere preventivamente comunicato anche lo svolgimento di attività diverse all'interno dei locali dell'autoscuola (solo se compatibili e riconducibili alla circolazione stradale).
Sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle Province, come stabilito dall'art. 123 del D.Lgs. 30.04. 1992 n. 285 “Codice della Strada” , modificato dalla legge 2 aprile 2007 n. 40 che ha liberalizzato l'attività e dalla Legge 120 del 29 luglio 2010 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale” che ha modificato alcuni aspetti inerenti l’esercizio dell’attività.
I soggetti che intendono avviare un'attività di autoscuola devono essere in possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali tra cui: duplice abilitazione Insegnante /istruttore con almeno un’esperienza biennale maturata negli ultimi cinque anni e obbligatoriamente garantire in capo al Titolare/Legale Rappresentante la gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’attività di autoscuola.
Per requisito di esclusività si intende che il Titolare/Legale Rappresentante può ricoprire tale qualifica con riferimento ad una sola autoscuola. Qualora svolga altra prestazione lavorativa (lavoro subordinato pubblico/privato o lavoro autonomo) occorre verificarne la compatibilità con l’attività di autoscuola.
Per entrambe le ipotesi (lavoro subordinato o autonomo) l' Ufficio potrà acquisire gli orari di apertura dell'Autoscuola confrontandoli con quelli di svolgimento di altra prestazione lavorativa, mediante documentazione che è onere dell'interessato depositare all'Ufficio stesso, al fine di verificare l'assolvimento della previsione normativa di “gestione diretta e personale” che il titolare deve poter garantire (art. 123 del CdS)
All’interno dei locali della sede operativa possono essere svolte, nel rispetto di determinate condizioni, attività consentite e compatibili quali l’attività di impresa di consulenza automobilistica e di scuola nautica.
Qualora da altra provincia si voglia trasferire l'attività di autoscuola sul territorio provinciale è necessario presentare una SCIA di apertura di nuova autoscuola (nota 2/05/2016 Divisione 5 - Ministero delle Infrastrutture e Trasporti), dimostrando tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Avvio dell’attività
La richiesta di apertura di nuova attività viene presentata dai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore (comma 5 art. 123 D.Lgs. 30 aprile, 1992, n. 285), tramite lo specifico modulo unificato relativo alla “Segnalazione Certificata di inizio attività di Autoscuola” (SCIA) disponibile anche sul sito della Provincia all’indirizzo: (http://www.provincia.grosseto.it - lavori e servizi pubblici - motorizzazione civile - autoscuole, obbligatoriamente ed esclusivamente:
allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente interessato;
mediante collegamento al Servizio Telematico di Accettazione unico Regionale (STAR) tramite cui sono resi disponibili i moduli unici aggiornati per attività produttive inseriti nella banca dati regionale SUAP.
Diversamente la SCIA è improcedibile e priva di ogni efficacia, così come se la data di protocollazione risulta diversa da quella di effettiva presentazione.
Con la segnalazione certificata di inizio attività (Art.19 della L.241/90 e s.m.i.) l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti allegando dichiarazioni sostitutive di certificazioni anche con riferimento alla normativa antimafia (D.Lgs. 6/9/2011 n. 159) e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui sopra corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’Ufficio.
Il singolo SUAP, fatte salve le verifiche di competenza, trasmetterà la SCIA ricevuta al competente Ufficio provinciale.
Sedi secondarie (comma 4 art. 123 D.Lgs. 30 aprile, 1992, n. 285)
La richiesta di apertura di una sede secondaria viene presentata tramite Segnalazione Certificata di inizio attività di Autoscuola (SCIA) con cui viene dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della Capacità Finanziaria (che deve essere dimostrata per una sede sola) e l’indicazione di un Responsabile Didattico in possesso dei requisiti personali e professionali prescritti dalla normativa.
È data facoltà a due o più Autoscuole di consorziarsi secondo quanto disposto dal codice civile (art. 2602 e seguenti). La Provincia è competente al rilascio dell'atto di riconoscimento dei Centri di Istruzione Automobilistica di cui all'art. 123 c. 7 del D. Lgs. n. 285/1992 secondo i criteri fissati dal D.M. 317/1995.
Il legale rappresentante del Consorzio presenta, secondo i criteri fissati dal DM 317/1995, “Segnalazione Certificata di inizio attività di Autoscuola” (SCIA) con le stesse modalità previste per le Autoscuole.
Al consorzio possono aderire Autoscuole ubicate nella stessa provincia, ed Autoscuole appartenenti a province diverse, ma aventi sede in comuni limitrofi al comune in cui è ubicato il Centro di istruzione.
Non è consentito riconoscere il Centro di istruzione che abbia sede in comune diverso da uno di quelli in cui siano dislocate le Autoscuole consorziate.
Le Autoscuole consorziate possono demandare al Centro di istruzione automobilistica corsi di insegnamento sia teorici che pratici relativamente a determinate categorie di patenti ad eccezione dei corsi di formazione (teorici e pratici) per il conseguimento della categoria B che devono essere svolti dalle autoscuole consorziate.
I locali sede del Centro di istruzione devono avere una configurazione autonoma e rispondere ai criteri di cui all'art. 3 D.M. 317/1995, fatto salvo il caso di espletamento dei soli corsi di guida. Non può essere utilizzata la sede di un'Autoscuola.
Non è consentito iscrivere allievi direttamente al Centro di Istruzione. Al Centro confluiscono solo gli allievi iscritti presso le Autoscuole aderenti al Centro stesso e vengono annotati su apposito registro conforme al modello di cui all'allegato 9 DM 317/1995.
Le Autoscuole consorziate continuano ad esercitare la loro attività singolarmente purché dotate, tra l'altro, dei locali, degli insegnanti, degli istruttori e dei veicoli necessari per l'esercitazione e la presentazione agli esami degli allievi iscritti nei propri registri e non inviati al Centro d'istruzione, nonché della prescritta attrezzatura didattica.
Gli esami di guida per il conseguimento della patente di categoria A possono essere effettuati presso i centri se questi sono provvisti di piste dichiarate idonee dal Ministero dei trasporti.
Si ritiene che il Responsabile del Centro di Istruzione:
deve possedere i medesimi requisiti del Titolare/Legale Rappresentante fatta eccezione per la capacità finanziaria in relazione ai contenuti dell'art. 7 comma 3 lett. b) del DM 317/1995 e s.m.i.
può svolgere altra attività lavorativa e cumulare altri incarichi in qualità di docente (Insegnante teoria/Istruttore di guida) ad esclusione della funzione di Responsabile didattico, anche presso autoscuole Consorziate, purché garantisca il regolare funzionamento dei corsi che le autoscuole demandano al Consorzio (tale circostanza va documentata mediante deposito di orari, nulla osta etc).
che sia anche il Legale Rappresentante del Consorzio non può ricoprire la funzione di titolare di Autoscuola in quanto ciò contrasterebbe con gli obblighi di esclusività a cui sono tenuti titolari e legali rappresentanti di autoscuola ai sensi della normativa di settore.
E' invece ritenuta conforme alla normativa l'ipotesi in cui il Legale Rappresentante del Consorzio sia anche titolare/Legale Rappresentante di Autoscuola in quanto la normativa prevede che i requisiti per il riconoscimento del Centro di istruzione automobilistica siano posseduti dal Responsabile del Centro.
Descrizione e normativa di riferimento:
La conversione non è ammissibile durante il servizio. Gli istruttori di guida militare possono convertire, entro un anno dal congedo o dalla cessazione dal servizio, l'abilitazione ad istruttore di guida militare in analogo certificato di abilitazione civile, senza sostenere l'esame (art. 138 comma 6 del D.Lgs. 285/92 Nuovo Codice della Strada).
In tal caso per il richiedente si prescinde dal titolo di studio, ma deve dimostrare di essere in possesso di patente di guida comprendente le categorie A e D, ovvero A e DE. In caso di possesso di patente di categoria inferiore, il richiedente può, sempre nel limite di un anno, conseguire la patente per dette categorie.
E' previsto inoltre, qualora il titolare di abilitazione ad istruttore di guida militare non abbia compiuto i ventuno anni, che si dia corso alla conversione del titolo, condizionando l'esercizio della professione al compimento del ventunesimo anno di età.
L'istruttore di guida militare in possesso della conversione in titolo civile è soggetto all'obbligo della formazione periodica prevista dall'art. 9 del DM n. 17/2011, a decorrere dalla data di conseguimento della conversione.
Iniziativa e informazioni su come presentare la domanda
Iniziativa di parte. I soggetti in possesso dei requisiti previsti devono presentare domanda in bollo all'Amministrazione provinciale sull'apposito modello predisposto dalla U.P. Motorizzazione Civile contenente stati, qualità personali e fatti previsti negli articoli 46 e 47 Testo Unico di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della documentazione necessaria per consentire le verifiche di competenza dell’Amministrazione.
Si segnala che verranno effettuati controlli sulla sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge dichiarati nella domanda o nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà ad essa allegate.
Decorrenza e tempi del procedimento
Massimo 30 giorni dalla data di ricezione della domanda.
Silenzio assenso:
L' attività non può essere iniziata prima del rilascio dell’atto di conversione.
Provincia di Grosseto
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Codice fiscale 80000030538