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Sezione relativa a criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, come indicato all'art. 26, c. 1 del d.lgs. 33/2013

Regolamento per la concessione di vantaggi economici ex art. 12 L. 07/08/1990 n.241

Approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 65 del 09/05/1991
Modificato con deliberazione di Consiglio provinciale n.93 del 11/07/2000

Art.1
1.      La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti pubblici  e privati, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241, avviene sulla base dei criteri fissati dal presente regolamento e nel rispetto dei limiti istituzionali delle competenze della Provincia di cui al comma 1 dell’articolo 14 e all’articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n.142.

Art.2
1.      La concessione dei vantaggi economici, di cui al precedente articolo 1, è subordinata per le iniziative di rilevanza provinciale al rispetto dei criteri di cui agli articoli successivi e sulla base dei quali viene individuata la rilevanza provinciale delle relative iniziative.

Art.3

1.      Ai fini di cui agli articoli precedenti vengono individuati i seguenti criteri di carattere generale:

 a)    la natura dell’iniziativa deve essere di interesse generale per la collettività provinciale o di utilità pubblica;

b)   saranno privilegiate le iniziative che, concretizzandosi in studi e ricerche, possano fornire all’Amministrazione utili elementi conoscitivi ai fini del migliore perseguimento dei fini di pubblico interesse rientranti nelle competenze, anche di programmazione, dell’Amministrazione;

c)    saranno, altresì,  privilegiate quelle iniziative che possano contribuire a meglio conoscere e rilevare interessi diffusi, quali quelli alla tutela della salute, alla tutela del patrimonio storico, archeologico e artistico, dei beni culturali nella loro generale accezione di beni e di valori di civiltà aperti alla fruizione dei cittadini a scopo culturale ed educativo, del paesaggio e delle bellezze naturali, dell’ambiente, del territorio.

Saranno inoltre prese in considerazione quelle iniziative che possano comunque consentire nell’interesse collettivo la fruizione dei beni cui attengono i predetti interessi diffusi;

d)   nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza sanciti dall’articolo 97 della Costituzione e ai quali si ispira la legge 7 agosto 1990, n.241, l’Amministrazione, ai fini della concessione dei vantaggi economici di cui al presente atto, assicura l'adeguata informazione degli interessati con avvisi approvati dalla Giunta provinciale e da pubblicarsi agli albi pretori della Provincia e dei Comuni compresi nella medesima;

e)    le iniziative promosse dai soggetti terzi, ai fini dell’ottenimento dei vantaggi economici di cui al presente atto, dovranno essere coerenti con i criteri del medesimo individuati e pubblicati nelle forme di cui alla precedente lettera d), nonché con i programmi e i progetti dell’Amministrazione Provinciale contenuti nella relazione previsionale e programmatica al bilancio dell’esercizio in corso;

f)     la eventuale situazione associativa dei soggetti richiedenti deve risultare da uno Statuto approvato in data non posteriore ai sei mesi precedenti la richiesta dell’intervento, salvo il caso in cui il contributo sia richiesto proprio per la sua costituzione;

g)    le iniziative devono essere illustrate da una relazione, corredata da un piano finanziario e da una relazione sugli eventuali precedenti esiti;

h)    il contributo per le attività proposte non potrà superare il 50% della spesa da sostenere per realizzare l’iniziativa;

i)      per l’ammissione al contributo o ad altro vantaggio economico sono particolarmente valutati anche il carattere continuativo delle attività del proponente, i risultati conseguiti in precedenza, nonché la qualità dell’iniziativa in relazione alle finalità che si propone;

l)      l’intervento può consistere in un contributo al soggetto promotore o in una specifica assunzione di parte delle spese di organizzazione; deve comunque essere specificato e determinato il fine il quale l’intervento è richiesto;

m)  la concessione del contributo o altro vantaggio economico è subordinata all’impegno di utilizzarlo esclusivamente per gli scopi per i quali è stato concesso fornendone successivamente un preciso rendiconto.

Qualora il richiedente sia un’associazione o  un ente privato, il legale rappresentante dovrà, al momento della richiesta, espressamente dichiarare sotto la propria responsabilità che l’associazione o l’ente non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di nessun partito così come previsto dall’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n.195, e dall’articolo 4  ella legge 18 novembre 1981, n.659;

n)    i rendiconti della utilizzazione dei contributi dovranno essere accompagnati dalle copie delle note di spesa e debitamente sottoscritti dal Presidente e dal Tesoriere (o analoga figura di quest’ultimo) dell’associazione e dell’ente.

 L’esame dei rendiconti per il  nulla osta all’erogazione del contributo sarà effettuato dall’Ufficio competente, di cui alla successiva lettera o), e dall’Ufficio di Ragioneria e firmato per l’approvazione dal Dirigente responsabile del Settore Contabilità e Finanze. In mancanza di questa specifica approvazione non potrà essere ammesso il mandato di pagamento.

In ogni caso gli uffici predetti verificheranno il rispetto del limite del 50%, di cui alla precedente lettera h), nei limiti, comunque, della deliberazione di impegno precedentemente adottata ed esecutiva;

o)   gli avvisi di cui al precedente punto d) e i procedimenti individuati con il presente atto sono curati dall’ufficio competente per la materia oggetto degli interventi richiesti. Il responsabile del servizio, o il suo delegato nei casi previsti dall’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n.241, cura e risponde del procedimento stesso fino alla trasmissione del rendiconto all’Ufficio Ragioneria a norma del capoverso della precedente lettera n);

p)   salvo quanto previsto alle lettere precedenti, non saranno prese in considerazione le richieste di contributo o di altro vantaggio economico che non pervengano nel termine assegnato dai pubblici avvisi di cui al punto d) o, trattandosi di richieste eccezionali di contributi o altri vantaggi economici, almeno trenta giorni prima della data dell’iniziativa per la quale è richiesto il contributo. Tutte le richieste saranno esaminate compatibilmente con le disponibilità del bilancio.

 

Art.4
1.      Gli avvisi di cui al precedente art. 3, lettera d) ed o) sono pubblicati ogni quattro mesi e per una durata di 15 giorni consecutivi (con cadenza Dicembre - Aprile ed Agosto di ogni anno) agli Albi Pretori della Provincia e dei Comuni compresi nella medesima.

2.      Ciascuna iniziativa ammessa a contributo o altro vantaggio economico ai sensi dell'art.12 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, non potrà usufruire di più di un contributo o altro vantaggio economico.

3.      Abrogato

4.      Abrogato

 

Art.5
1.      Non rientrano nella disciplina del presente regolamento i vantaggi economici previsti da speciali disposizioni di legge e quelli relativi a concessioni di beni della Provincia, che costituiscono, questi ultimi, oggetto di altra specifica regolamentazione.

 

Art.5 bis

1.      L'Amministrazione può concedere il proprio patrocinio ad iniziative che abbiano finalità contenute nel presente Regolamento. Il patrocinio deve altresì essere autorizzato con Decreto del Presidente della Giunta che fa propria l'iniziativa proposta. In questi casi il contributo può essere concesso in deroga a quanto stabilito dall'art. 4.

 

Art.6

1.      Il presente regolamento sostituisce a tutti gli effetti il precedente regolamento, adottato dal C.P. con deliberazione 22 dicembre 1990, n.461, salvi restando gli eventuali aggiustamenti che si rendano necessari a seguito dell’entrata in vigore dello Statuto della Provincia nonché delle leggi statali e regionali previste dalla legge 8 giugno 1990, n.142.

2.      E’ abrogata ogni precedente norma regolamentare dell’ente incompatibile con i criteri stabiliti dal presente regolamento e con la “ratio” dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241.

 

 

 

 
 

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