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Dichiarazioni patrimoniali/reddituali ante 2012
La presente sezione risponde agli indirizzi di cui all'art. 41 bis del TUEL introdotto dall'art. 3 del DL n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012 in materia di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo da pubblicare sul sito internet annualmente e comunque all'inizio e alla fine del mandato.
Dichiarazione patrimoniale anno 2010
Dichiarazione patrimoniale anno 2010-cessati
Dichiarazione patrimoniale anno 2011
Dichiarazione patrimoniale anno 2011-cessati
Dichiarazione reddituale/patrimoniale 2012
DECRETO-LEGGE 6 marzo 2014, n. 16
Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. (14G00029) (GU Serie Generale n.54 del 6-3-2014)
Art. 11 Relazione fine mandato Sindaci e Presidenti delle province
I commi 2, 3, 3-bis, dell'articolo 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono sostituiti dai seguenti:
La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, e' sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il rapporto e la relazione di fine
legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti."
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