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A seguito delle modifiche apportate al D. Lgs n. 33/2013 dal D. Lgs n. 97/2016, è possibile distinguere due forme di accesso civico:

Accesso civico "semplice"

È previsto dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs n. 33/2013 e consente a "chiunque" di chiedere "documenti, informazioni e dati" oggetto di pubblicazione obbligatoria, che l'amministrazione abbia omesso di pubblicare.

L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza è gratuita, non richiede motivazione e deve essere presentata, utilizzando l'apposito modulo, al "Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza" della Provincia di Grosseto, ad uno dei seguenti indirizzi con le seguenti modalità (indicando nell'oggetto "istanza di accesso civico"):

L'amministrazione, entro trenta giorni, deve procedere alla pubblicazione sul sito dei dati, documenti, informazioni oggetto dell'istanza, e comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione con l'indicazione del relativo collegamento ipertestuale.

Se quanto richiesto risulta già pubblicato, l'amministrazione comunica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Modello per accesso civico

Accesso civico "generalizzato"

È previsto dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs n. 33/2013 e consente a "chiunque" di chiedere dati e documenti "detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione".

L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza non richiede motivazione, deve identificare in maniera chiara e puntuale il documento, dato o informazione che ne costituisce oggetto, e deve essere presentata, utilizzando l'apposito modulo, all'Ufficio che detiene i dati richiesti o i documenti, individuato quale ufficio competente alla ricezione ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. c) - ad uno dei seguenti indirizzi:

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5, comma 3, lett. a), il riscontro verrà fornito dall'Ufficio che detiene il documento, dato o informazione richiesto.

Il procedimento è regolato dall'art. 5, comma 5 e ss., del D. Lgs. n. 33/2013, e deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente ed agli eventuali controinteressati.

L'accesso civico generalizzato è soggetto alle esclusioni ed ai limiti previsti dall'art. 5 bis del D. Lgs. n. 33/2013. Inoltre, nel caso di richieste relative ad un numero manifestamente irragionevole, tale da compromettere il buon funzionamento dell'Amministrazione, quest'ultima può effettuare un bilanciamento tra l'interesse all'accesso e l'interesse al buon andamento dell'attività amministrativa (delibera ANAC n. 1309 del 28.12.2016).

Modello per accesso generalizzato

L'accesso civico generalizzato deve essere tenuto distinto dall'accesso documentale o accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, di cui possono avvalersi i titolari di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso". La richiesta di accesso documentale può essere presentata utilizzando l'apposito modulo:

Modello per accesso 241

 
 

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